Art. 1

In vigore dal 25 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010; Visti gli articoli 4 e 5 e l'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; Decreta: . L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215, è così modificato: "Le fatture, raggruppate per Paese di destinazione, devono essere munite del visto doganale o del timbro postale, ovvero corredate delle bollette della dogana di esportazione definitiva o delle ricevute postali, ovvero munite della indicazione, in calce ad ogni singola fattura, della pagina del registro delle fatture sul quale la fattura stessa sia stata iscritta; tale indicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta. Per quanto riguarda gli abbonamenti alle riviste può concorrere al premio solamente la ditta che ha spiccato la fattura direttamente al cliente estero. Ove la documentazione sia corredata dell'indicazione della pagina del registro delle fatture deve essere altresì completata con una dichiarazione dalla quale risulti che l'abbonamento è stato procurato ed incassato direttamente dalla ditta richiedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;837#art-1

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