Titolo I

Art. 29

In vigore dal 24 feb 2001
È istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) l'abrogazione degli artt. da 12 a 29 e 33 decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-29

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