Titolo I

Art. 23

In vigore dal 1 ago 2009
Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) l'abrogazione degli artt. da 12 a 29 e 33 decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 a decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.
  • Il D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, ha disposto (con l'art. 2, comma 3) l'abrogazione del presente articolo limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805#art-23

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