Art. 1

In vigore dal 2 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della letteratura per l'infanzia della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari; Vista la rettorale n. 8274 del 3 luglio 1975 con la quale si comunica che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dalla data della sua assegnazione; Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349; Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopra citata; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di storia della letteratura per l'infanzia della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari è recuperato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-29;853#art-1

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