Art. 1
In vigore dal 6 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino;
Vista la lettera del 27 settembre 1975, n. 4372, con la quale il rettore dell'Ateneo ha comunicato che il posto in questione è vacante dal 1 novembre 1971;
Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;
Ritenuto che per tale ragione siano venute meno le motivate esigenze didattiche e scientifiche che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Torino è recuperato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-29;1009#art-1