Art. 1

In vigore dal 6 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino; Vista la lettera del 27 settembre 1975, n. 4372, con la quale il rettore dell'Ateneo ha comunicato che il posto in questione è vacante dal 1 novembre 1971; Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349; Ritenuto che per tale ragione siano venute meno le motivate esigenze didattiche e scientifiche che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di tecnica bancaria e professionale della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Torino è recuperato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-29;1009#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo