Art. 1
In vigore dal 13 ago 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall' della legge 16 novembre 1939, n. 1889;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1975
LEONE
MORO - MALFATTI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 9
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-26;1027#art-1