Art. 1
In vigore dal 20 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge sopra citata;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La tabella A ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, al paragrafo A nella parte relativa al secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio, è così modificata:
"Secondo anno di corso:
macchine elettriche;
tecnica dei motori a combustione interna;
tecnica dei compressori;
tecnica dei ponti;
tecnica delle teleferiche;
meccanica delle terre e macchine di cantiere;
tecnica della difesa in ambiente atomico;
amministrazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 novembre 1975
LEONE
MORO - FORLANI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-11;1015#art-1