Art. 1

In vigore dal 20 lug 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione di servizi tecnici dell'Esercito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione della graduatoria di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge sopra citata; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico La tabella A ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, al paragrafo A nella parte relativa al secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio, è così modificata: "Secondo anno di corso: macchine elettriche; tecnica dei motori a combustione interna; tecnica dei compressori; tecnica dei ponti; tecnica delle teleferiche; meccanica delle terre e macchine di cantiere; tecnica della difesa in ambiente atomico; amministrazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 1975 LEONE MORO - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 21
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Art. 1 Modificazione alle materie di insegnamento e di esame del secondo anno del corso biennale superiore tecnico del genio. — Testo vigente | Portale Normativo