Art. 1

In vigore dal 21 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132 ed in particolare l'art. 37; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di L. 2.415.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. 1105. - Manutenzione, ecc. di locali, ecc..... L. 30.000.000 Ministero delle finanze: Cap. 1099. - Spese di ufficio, ecc.......... L. 250.000.000 Cap. 3860. - Spese di ufficio............. L. 100.000.000 Cap. 4654. - Spese per la esecuzione di lavori, ecc. L. 1.300.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. 1022. - Indennità, ecc. per missioni all'estero. L. 50.000.000 Cap. 1117. - Spese riservate............. L. 150.000.000 Cap. 1579. - Spese eventuali all'estero........ L. 72.000.000 Ministero dell'interno: Cap. 2629. - Spese per la lotta alla delinquenza, ecc. L. 200.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. 1125. - Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad enti, congressi, ecc.................... L. 100.000.000 Ministero dei trasporti: Cap. 1551. - Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc. L. 20.000.000 Cap. 1556. - Fitto di locali............. L. 143.000.000 .......................... L. 2.415.000.000 Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 1975 LEONE MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 113
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-07;594#art-1

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