Art. 1
In vigore dal 21 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132 ed in particolare l'art. 37;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di L. 2.415.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 1105. - Manutenzione, ecc. di locali, ecc..... L. 30.000.000 Ministero delle finanze:
Cap. 1099. - Spese di ufficio, ecc.......... L. 250.000.000 Cap. 3860. - Spese di ufficio............. L. 100.000.000 Cap. 4654. - Spese per la esecuzione di lavori, ecc. L. 1.300.000.000 Ministero degli affari esteri:
Cap. 1022. - Indennità, ecc. per missioni all'estero. L. 50.000.000 Cap. 1117. - Spese riservate............. L. 150.000.000 Cap. 1579. - Spese eventuali all'estero........ L. 72.000.000 Ministero dell'interno:
Cap. 2629. - Spese per la lotta alla delinquenza, ecc. L. 200.000.000 Ministero dei lavori pubblici:
Cap. 1125. - Spese per l'organizzazione e la partecipazione ad enti, congressi, ecc.................... L. 100.000.000 Ministero dei trasporti:
Cap. 1551. - Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc. L. 20.000.000 Cap. 1556. - Fitto di locali............. L. 143.000.000
.......................... L. 2.415.000.000
Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 113
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-07;594#art-1