Titolo II

Art. 11

Reclutamento degli assistenti-educatori

In vigore dal 1 ott 1976
L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro pei la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
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