Art. 1

In vigore dal 8 apr 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: medicina nucleare. Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, primo gruppo, sono aggiunti i seguenti: complementi di algebra; calcolo numerico e programmazione; metodi di approssimazione; processi stocastici; teoria dei giochi; metodi matematici di analisi economica; linguaggi formali e compilatori; metodi per il trattamento dell'informazione; teoria dei sistemi; struttura dei sistemi dinamici; teorie ergodiche; geometrie finite; teorie combinatorie; programmazione matematica; gruppi di Lie; algebre topologiche; teoria delle rappresentazioni; fondamenti della matematica; equazioni a derivate parziali. Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: esperimentazioni di chimica; analisi numerica e programmazione: corso speciale per le scienze naturali; climatologia; mineralogia sistematica; geologia nucleare; rilevamento geologico; difesa del suolo; idrogeologia; fotogeologia; geologia regionale; geologia applicata; paleobiologia; geologia storica. Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: esperimentazioni di chimica; analisi numerica e programmazione: corso speciale per le scienze biologiche; biochimica vegetale; microbiologia industriale; pedologia biologica; biologia degli animali da laboratorio; equilibri naturali e lotta biologica; fisiologia degli insetti. Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: fotogeologia; petrografia applicata; difesa del suolo; paleobiologia; geologia storica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 7
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;931#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo