Art. 1
In vigore dal 28 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro numero 25, foglio n. 115, con il quale alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di letteratura italiana ed un posto di assistente ordinario alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, con il quale alla predetta facoltà è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di glottologia;
Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia e del senato accademico dell'Università di Catania, adottate, rispettivamente, in data 16 ottobre e 30 ottobre 1975, concernenti la proposta di trasferimento di detti posti e dei titolari dei posti stessi ad altre cattedre della medesima facoltà di lettere e filosofia e precisamente:
il posto di assistente di letteratura italiana, ricoperto dal dott. Carmelo Musumarra, alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea;
il posto di assistente di glottologia, ricoperto dal dott.
Giovanni Tropea, alla cattedra di dialettologia siciliana;
il posto di assistente di archeologia e storia dell'arte greca e romana, ricoperto dal dott. Vincenzo La Rosa, alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia;
Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche delle cattedre interessate;
Ritenuto che i nominati assistenti hanno espresso l'assenso al proprio trasferimento presso le cattedre su indicate;
Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo delle predette cattedre;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania con decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea della stessa facoltà.
Dalla medesima data, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di glottologia con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, numero 1933, è attribuito alla cattedra di dialettologia siciliana della predetta facoltà di lettere e filosofia.
Sempre dalla data del 1 novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia della stessa facoltà.
I dottori Carmelo Musumarra, Giovanni Tropea e Vincenzo La Rosa, che occupano i posti anzidetti in qualità di assistenti di ruolo, sono trasferiti, con il proprio consenso, rispettivamente, dalla cattedra di letteratura italiana alla cattedra di letteratura italiana, moderna e contemporanea, dalla cattedra di glottologia alla cattedra di dialettologia siciliana e dalla cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana alla cattedra di civiltà indigene della Sicilia, a decorrere dal 1 novembre 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 35
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;844#art-1