Art. 1
In vigore dal 14 ott 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti:
metodi matematici per la chimica;
cinetica chimica.
Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
fisica stellare;
fisica solare
elettrodinamica cosmica;
cosmologia;
tecniche astronomiche;
tecniche astrofisiche.
Art. 63 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea di matematica sono aggiunti i seguenti:
Indirizzo didattico:
fisica matematica (1° gruppo);
meccanica superiore;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
statistica matematica (2° gruppo);
topologia.
L'insegnamento di chimica generale ed inorganica con elementi di organica è soppresso e sostituito con quello di:
algebra superiore.
Indirizzo applicativo:
teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici;
fisica matematica;
meccanica superiore;
complementi di algebra (2° gruppo);
algebra superiore;
matematiche superiori;
analisi superiore.
L'art. 65, relativo all'esame di laurea del corso di laurea in matematica, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame di laurea consta di due parti: la prima delle quali precede la seconda:
1) un esame di cultura generale sulle scienze matematiche;
2) la discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali.
Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
algologia;
tossicologia (corso speciale).
Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
fotogeologia;
geochimica applicata;
geologia strutturale;
geologia marina;
geologia del cristallino;
geomorfologia applicata;
paleobotanica;
petrologia;
sismologia.
Art. 71 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:
tossicologia (corso speciale).
Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di:
cinetica chimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 13
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;1030#art-1