Art. 1

In vigore dal 20 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa; Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380; Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8; Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria; Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità, e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosette unità; Considerato, altresì, che con decreto presidenziale in data 29 settembre 1975 in corso di registrazione si è provveduto ad assegnare uno dei suddetti centosette posti di tecnico laureato; Ritenuta l'opportunità di provvedere a ripartire otto dei residui centosei posti di tecnico laureato; Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Otto dei centosei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono ripartiti come segue: UNIVERSITÀ DI BOLOGNA Numero dei posti Facoltà di lettere e filosofia: Istituto di storia antica........................... 1 UNIVERSITÀ DI NAPOLI Facoltà di medicina e chirurgia II: Istituto di medicina legale (per la cattedra di antropologia criminale).......................... 1 UNIVERSITÀ DI PADOVA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di clinica pediatrica (I cattedra)......... 1 UNIVERSITÀ DI PERUGIA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di clinica otorinolaringologica............ 1 UNIVERSITÀ DI ROMA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di fisiologia umana (per il servizio di fisica sanitaria)................................ 2 UNIVERSITÀ DI SIENA Facoltà di medicina e chirurgia: Istituto di anatomia e istologia patologica......... 1 Istituto di clinica oculistica...................... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 40
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-30;983#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso istituti universitari. — Testo vigente | Portale Normativo