Art. 1
In vigore dal 20 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella B annessa alla legge stessa;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;
Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;
Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità, e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosette unità;
Considerato, altresì, che con decreto presidenziale in data 29 settembre 1975 in corso di registrazione si è provveduto ad assegnare uno dei suddetti centosette posti di tecnico laureato;
Ritenuta l'opportunità di provvedere a ripartire otto dei residui centosei posti di tecnico laureato;
Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Otto dei centosei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono ripartiti come segue:
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Numero
dei posti
Facoltà di lettere e filosofia:
Istituto di storia antica........................... 1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Facoltà di medicina e chirurgia II:
Istituto di medicina legale (per la cattedra
di antropologia criminale).......................... 1
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di clinica pediatrica (I cattedra)......... 1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di clinica otorinolaringologica............ 1
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di fisiologia umana (per il servizio
di fisica sanitaria)................................ 2
UNIVERSITÀ DI SIENA
Facoltà di medicina e chirurgia:
Istituto di anatomia e istologia patologica......... 1
Istituto di clinica oculistica...................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 40
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-30;983#art-1