Art. 1
In vigore dal 7 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, in legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari;
Vista la motivata deliberazione del 10 luglio 1975 con la quale il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Ateneo di Sassari ha richiesto che il posto di assistente ordinario sopra citato sia assegnato, unitamente al titolare, alla cattedra di medicina del lavoro della stessa facoltà;
Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Sassari che nell'adunanza del 23 settembre 1975 ha approvato la richiesta della facoltà di medicina e chirurgia;
Considerato che la proposta modificazione della ripartizione organica è intesa ad assicurare una più perequata distribuzione dei posti di assistente ordinario fra le cattedre della facoltà e ad assicurare personale per un servizio sociale di pubblico interesse per la regione sarda;
Visto il consenso del titolare del posto al proprio trasferimento;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1975 il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari, è attribuito alla cattedra di medicina del lavoro della stessa facoltà.
Dalla stessa data il dott. Giovanni Luigi Scarpa, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-30;973#art-1