Art. 1
In vigore dal 19 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, con cui, tra l'altro, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia della critica d'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Vista la deliberazione del consiglio di facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma adottata il 28 luglio 1975 dà cui si evince che, attualmente, l'insegnamento di storia della critica d'arte tace e che pertanto è opportuno che il posto di assistente ordinario di cui sopra, con il titolare, dott.ssa Simonetta Lux Statera, sia assegnato alla prima cattedra di storia dell'arte moderna;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 21 ottobre 1975 con cui si approva la modificazione organica proposta per la mancanza dell'insegnamento di storia della critica d'arte;
Considerato che la dott.ssa Simonetta Lux Statera, attuale titolare del posto, ha espresso parere favorevole al trasferimento;
Ravvisata pertanto l'opportunità, nell'interesse pubblico e per una migliore utilizzazione del posto, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia della critica d'arte della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 10 febbraio 1971, è attribuito alla cattedra di storia dell'arte moderna I della stessa facoltà.
Dalla stessa data la dott.ssa Simonetta Lux Statera, attuale titolare del posto, è trasferita alla prima cattedra di storia dell'arte moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-30;823#art-1