Art. 1

In vigore dal 9 giu 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino; Viste le deliberazioni della facoltà di scienze politiche e del senato accademico dell'Università degli studi di Torino, rispettivamente adottate il 14 novembre 1973 e 14 gennaio 1974; Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino adottata il 3 ottobre 1975, dalla quale si rileva che la storia ed istituzioni dell'Africa non è insegnata nella facoltà, mentre la storia ed istituzioni dell'Islam è un corso regolarmente inserito nel piano di studi della facoltà; Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di storia ed istituzioni dell'Islam della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della stessa facoltà dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135; Ravvisata, pertanto, l'opportunità - nell'interesse pubblico - di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia ed istituzioni dell'Africa della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla cattedra di storia ed istituzioni dell'islam della stessa facoltà dell'Università di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 24
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-24;998#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo