Art. 1

In vigore dal 17 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale, tra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di impianti tecnici della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli; Visto il telegramma n. 20031 del rettore dell'Ateneo napoletano dal quale risulta che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dalla data della assegnazione; Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349; Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra in questione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario già assegnato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di impianti tecnici della facoltà di architettura dell'Università degli studi di Napoli, è recuperato.
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