Art. 2

In vigore dal 15 feb 1976
Il posto di assistente ordinario di cui al precedente articolo è assegnato alla seconda cattedra di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 58
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;813#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario. — Testo vigente | Portale Normativo