Art. 1

In vigore dal 12 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 5 marzo 1973, n. 284; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 27 novembre 1973; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato: Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, in conformità del seguente testo: "Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 1 miliardo, assegnata dalla Cassa di risparmio di Gorizia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1976 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 61
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Art. 1 Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso la Cassa di risparmio di Gorizia. — Testo vigente | Portale Normativo