Art. 1
In vigore dal 4 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle autorità accademiche dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 79 - l'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'istituto di medicina del lavoro viene trasformato nel seguente istituto policattedra:
istituto di metodologia clinica e medicina del lavoro.
Art. 96 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che l'insegnamento di "biologia delle razze umane" muta denominazione in quella di: "biologia delle popolazioni umane".
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
antropometria;
ecologia preistorica.
Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
sociologia rurale;
economia della commercializzazione dei prodotti agricoli;
assistenza, consulenza e divulgazione agricola;
idrologia agraria e tecnica dell'irrigazione;
tecnica del diserbo chimico;
tecnica vivaistica (semestrale);
entomologia ortofrutticola;
floricoltura industriale.
Nello stesso elenco gli insegnamenti di "orticoltura e floricoltura in serra" (semestrale); "virologia" (semestrale); "nematologia" e "acarologia" mutano la denominazione rispettivamente in quella di:
tecnica delle colture protette;
virologia vegetale (semestrale);
nematologia agraria (semestrale);
acarologia agraria (semestrale).
L'art. 145, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria, è modificato nel senso che l'istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici assume la seguente denominazione:
istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici "Narciso Favilli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 35
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;769#art-1