Art. 2

In vigore dal 20 giu 1976
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 140 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche sono aggiunti quelli di: chimica analitica clinica; chimica dei prodotti fitoiatrici; complementi di chimica farmaceutica. Gli articoli 319, 320, 322, 324, 325 e 326, relativi alla scuola per tecnici fisioterapisti della riabilitazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 319. - La scuola ha lo scopo di formare operatori che abbiano la preparazione socio-economica e tecnico-sanitaria adeguata allo svolgimento delle attività riabilitative attuabili con tecniche fisiche, chinesiterapiche, logoterapiche, occupazionali, psicomotorie, massoterapiche, nei servizi ospedalieri e nei centri socio-sanitari del territorio cui compete la prevenzione e la cura delle invalidità di carattere neurologico, ortopedico, traumatologico, reumatologico e cardiorespiratorio. Art. 320. - Il direttore della scuola viene nominato per un triennio accademico dal consiglio di facoltà e dovrà essere scelto tra i docenti di materie aventi diretta attinenza con le metodologie riabilitative. I docenti incaricati degli insegnamenti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà e nominati dal rettore dell'Università. La proposta dovrà possedere i criteri che garantiscano il formarsi di un collegio docente in cui tutte le componenti dell'attività riabilitativa abbiano un'adeguata partecipazione e rappresentazione. I docenti potranno anche non essere di appartenenza universitaria o medica, e potranno essere scelti sulla sola base della specifica competenza. Il consiglio della scuola è formato dalla collegialità dei docenti. Il direttore dovrà consultare il consiglio della scuola per tutto quanto concerne la didattica e il funzionamento generale della scuola. Il direttore e il consiglio didattico sono tenuti, nella concreta formulazione dei programmi, a dare adeguato e compiuto svolgimento a tutti gli aspetti del processo riabilitativo, siano essi tecnici, psicologici, sociofamiliari, socio-sanitari e socio-economici. Il consiglio di facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, esamina tali programmi e accerta che tali criteri siano stati soddisfatti. Art. 322. - Il titolo di studio per l'ammissione alla scuola è il diploma di scuola media superiore. I candidati debbono presentare certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica. Alla scuola può essere ammesso annualmente un numero massimo di 25 allievi. Il numero può essere modificato dal consiglio di facoltà, sulla base delle disponibilità didattiche. I candidati verranno sottoposti a prove di ammissione che saranno decise dal consiglio della scuola e che saranno comunque intese a saggiare sia le qualità culturali che l'attitudine specialistica. Al termine di tali prove verrà stabilita una graduatoria per l'ammissione. La commissione per l'esame di ammissione sarà composta dal direttore e da due insegnanti della scuola nominati dal consiglio di facoltà. Art. 324. - L'insegnamento è suddiviso nei corsi sottoelencati, ciascuno dei quali può essere, su proposta del direttore e sentito il consiglio didattico, affidato ad uno o più insegnanti, secondo le modalità di cui all'articolo 320, secondo comma: 1° Anno: a) insegnamento teorico: 1) elementi di fisica; 2) elementi di biomeccanica; 3) elementi di anatomia umana normale; 4) elementi di fisiologia umana; 5) elementi di psicologia; b) insegnamento pratico: esercitazioni e dimostrazioni riguardanti i sopra elencati argomenti. 2° Anno: a) insegnamento teorico: 1) nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione; 2) chinesiologia e scienza dell'apprendimento motorio; 3) metodologia delle tecniche riabilitative; b) insegnamento pratico: esercitazioni e dimostrazioni riguardanti i sopra indicati argomenti. 3° Anno: a) insegnamento teorico: 1) clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative; 2) elementi di igiene e medicina preventiva; 3) elementi di pronto soccorso; 4) elementi di organizzazione sanitaria; servizi sociali; deontologia; b) insegnamento pratico: l'insegnamento pratico dovrà nel terzo anno essere impartito in misura tale da garantire l'apprendimento delle metodologie, ed ogni allievo potrà prevalentemente esercitarsi nella particolare pratica riabilitativa in cui desidera specializzarsi. Art. 325. - Alla fine di ciascun anno scolastico, il passaggio all'anno successivo di ciascun allievo sarà deciso sulla base di accertamenti della maturità e della preparazione degli allievi, secondo le modalità che verranno stabilite dal direttore della scuola, sentito il parere del consiglio didattico. Art. 326. - L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste in una prova scritta, in un colloquio ed in una prova pratica: le modalità di tali prove saranno fissate dal direttore della scuola sentito il parere del consiglio della scuola stessa. La commissione per l'esame di diploma è composta di cinque membri nominati dal rettore su proposta del direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 32
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-13;1003#art-2

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