Art. 1

In vigore dal 24 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971, registro n. 63, foglio n. 241, con il quale fu assegnato, per trasferimento, un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari; Vista la nota del rettore dell'Ateneo di Bari del 3 luglio 1975 ed i relativi allegati, dalla quale risulta che il posto in questione è rimasto inutilizzato fin dal momento dell'assegnazione alla citata cattedra per la mancata attivazione dell'insegnamento; Considerato pertanto che non si è provveduto alla copertura del posto nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349; Ritenuto che per tale ragione siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra in questione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: . Il posto di assistente ordinario già assegnato per trasferimento, con decreto ministeriale 22 maggio 1971 alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Bari, è recuperato.
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Art. 1 Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario. — Testo vigente | Portale Normativo