Art. 2
In vigore dal 15 apr 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 26.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-09-11;936#art-2