Art. 2

In vigore dal 22 set 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1975 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 115
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