Art. 1
In vigore dal 20 mar 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di pesca marittima, firmato a Dakar il 17 gennaio 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 12 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 agosto 1975
LEONE
MORO - RUMOR - DE MITA - GIOTA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;908#art-1