Art. 2
In vigore dal 7 dic 1975
La data di inizio di funzionamento della sezione staccata di cui al precedente articolo verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 agosto 1975
LEONE
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 63
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;552#art-2