Art. 2

In vigore dal 7 dic 1975
La data di inizio di funzionamento della sezione staccata di cui al precedente articolo verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 agosto 1975 LEONE MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 63
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-11;552#art-2

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