Art. 1
In vigore dal 24 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;.
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e della difesa, per l'anno finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Ministero del tesoro:
Cap. 3541. - Stipendi, retribuzioni, ecc... L. 1.275.000.000 Cap. 3811. - Stipendi, retribuzioni, ecc... L. 2.500.000.000 Cap. 3981. - Stipendi, retribuzioni, ecc... L. 1.600.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. 3971. - Restituzioni e rimborsi di IGE.. L. 50.000.000.000 Cap. 3975. - Restituzioni e rimborsi di IVA.. L. 100.000.000.000
Ministero di grazia e giustizia:
Cap. 1017. - Stipendi, retribuzioni, ecc... L. 1.085.975.000 Cap. 1501. - Stipendi, retribuzioni, ecc... L. 52.439.000.000
Ministero della difesa:
Cap. 1601. - Stipendi, retribuzioni, ecc.... L. 400.000.000
L. 209.299.975.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1975
LEONE
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 46
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-30;352#art-1