Art. 1
In vigore dal 21 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1969, n. 547;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 27 aprile 1973;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo:
"La sezione ha un fondo di dotazione di lire 6 miliardi, costituito dall'Istituto italiano di credito fondiario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 Luglio 1975
LEONE
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 48
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-29;592#art-1