Art. 1

In vigore dal 31 ott 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 76, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione, è abrogato e sostituito dal seguente: La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni accademici. Il primo anno consiste in lezioni teoriche, seminari ed esercitazioni su materie propedeutiche e tecniche. Il secondo anno comprende insegnamento teorico, dimostrazioni ed esercitazioni. Il terzo anno è destinato al tirocinio pratico ed alla preparazione della tesi. Le materie di insegnamento del primo anno sono comuni a tutti gli iscritti. Le materie del secondo anno ed il tirocinio del terzo anno sono qualificanti dell'indirizzo del corso di studio prescelto. Il tirocinio pratico e la preparazione della tesi sono effettuati secondo le norme dell'art. 81. La frequenza alle lezioni teoriche e pratiche ed al tirocinio è obbligatoria. Il diploma è differenziato nelle otto branche previste dall'art. 75. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 30
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-25;489#art-1

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