Art. 1
In vigore dal 30 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 215 - il secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi.
L'art. 236, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è modificato nel senso che il numero complessivo degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 24 (ventiquattro) per l'intero corso di studi.
Art. 237 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 18 (diciotto) per l'intero corso di studi.
Art. 245 - il terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 30 (trenta) per l'intero corso di studi.
Art. 260 - l'ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in 12 (dodici) per l'intero corso di studi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 115
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;629#art-1