Art. 1

In vigore dal 13 ago 1977
Articolo unico D.P.R REVOCATO DAL D.P.R. 22 APRILE 1977, N.446

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-18;1002#art-1

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Art. 1 Autorizzazione agli istituti tecnici dotati di personalita' giuridica non compresi nel regio decreto 8 giugno 1940, n. 779, ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio. — Testo vigente | Portale Normativo