Art. 3

In vigore dal 24 feb 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1975 LEONE RUMOR - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20
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