Art. 3
In vigore dal 24 feb 1976
Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1975
LEONE
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 20
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-15;835#art-3