Art. 1

In vigore dal 29 ott 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 125. - È istituita presso l'istituto di semeiotica chirurgica dell'Università di Trieste la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare. Art. 126. - La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma in chirurgia vascolare è di 3 anni. Art. 127. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero degli iscritti è stabilito in nove per l'intero corso (tre per anno di corso). Art. 128. - Non saranno consentite abbreviazioni di corsi e iscrizioni contemporanee ad altre specializzazioni. Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine del corso per l'ottenimento del diploma il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta in sede di diploma e dovrà sostenere una prova clinica. Art. 129. - Gli insegnamenti previsti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Embriologia e anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 2) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 3) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 4) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 1) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 2) Emodinamica in anestesia (complementare); 3) Terapia intensiva delle vasculopatie (complementare); 4) Terapia chirurgica delle malattie vascolari; 5) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi. Art. 130. - Per quanto riguarda le iscrizioni e le domande di immatricolazione i candidati sono tenuti a seguire le norme di ammissione alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Trieste. Le tasse, soprattasse e contributi in particolare saranno i seguenti: 1° Anno Anni successivi Tassa di immatricolazione.... L. 5.000 - Costo libretto d'iscrizione.. " 1.000 - Tassa annuale d'iscrizione.. " 100.000 L. 100.000 Soprattassa esami di profitto " 7.000 " 7.000 Contributo opere sportive e assistenziali.............. " 1.000 " 1.000 Contributo di biblioteca..... " 10.000 " 10.000 Contributo clinica e labora- torio...................... " 48.000 " 48.000 Prestazione di segreteria.... " 3.000 " 3.000 Contributo di riscaldamento.. " 3.000 " 3.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-09;487#art-1

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