Art. 2
In vigore dal 22 lug 1976
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1975
LEONE
MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 31
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-09;1017#art-2