Art. 1

In vigore dal 11 dic 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita presso l'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto in data 12 aprile 1973; Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti, in data 12 gennaio 1974; Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituita presso l'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, la quale assume la nuova denominazione di "Istituto di credito fondiario umbro marchigiano - Sezione opere pubbliche", in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1975 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 7
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Art. 1 Approvazione del nuovo statuto e modificazione della denominazione della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso l'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, in Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo