Art. 3
In vigore dal 22 ago 1975
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 luglio 1975
LEONE
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-04;334#art-3