Art. 3

In vigore dal 22 ago 1975
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1975 LEONE GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 45
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-04;334#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Autorizzazione a richiamare in servizio temporaneo un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo