Art. 1
In vigore dal 26 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei seguenti comuni:
provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico;
provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galliera, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella;
Visto il voto 14 maggio 1970, n. 730, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentita la regione Emilia-Romagna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei seguenti comuni;
provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico;
provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galleria, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1975
LEONE
MORO - BUCALOSSI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 46
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-17;530#art-1