Art. 1
In vigore dal 19 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, con le successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Il primo e il secondo comma dell'art. 39 del regolamento di esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono soppressi.
Di conseguenza detto art. 39 assume la seguente nuova formulazione: "Il presidente dell'Ente, i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto di voto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1975
LEONE
MORO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-11;326#art-1