Art. 1

In vigore dal 12 ago 1975
N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il prefetto della provincia di Torino viene delegato all'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa sia per quanto concerne gli atti inerenti alla personalità giuridica dell'associazione "Centro studi piemontesi - Ca dè studi Piemonteis", in Torino, sia per quanto concerne l'accettazione di donazioni, lasciti ed eredità da parte dell'ente medesimo. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-09;313#art-1

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Art. 1 Delega al prefetto della provincia di Torino ad esercitare le facolta' riservate dal codice civile all'autorita' governativa sugli atti inerenti alla personalita' giuridica e sull'accettazione di donazioni, lasciti ed eredita' da parte dell'associazione "Centro studi piemontesi - Ca de' studi Piemonteis", in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo