Art. 1
In vigore dal 7 gen 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 383, con il quale il predetto posto di assistente ordinario è stato trasferito dalla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica a quella di clinica medica generale e terapia medica II della medesima facoltà ed Università;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo stipulato in Milano in data 21 dicembre 1973, con il quale la fondazione Hoechst di Milano subentra alla Hoechst Italia S.p.a. in tutti i rapporti derivanti dalla convenzione del 19 giugno 1967 e relativo atto aggiuntivo del 3 settembre 1970, stipulati con l'Università di Milano, concernenti l'istituzione del posto di assistente ordinario di cui alle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1975
LEONE
MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 39
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-03;649#art-1