Art. 1
In vigore dal 11 nov 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 53, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi in ingegneria, è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sostitutivi della "Geometria II" è abrogato e sostituito dal seguente;
A) litologia e geologia per il corso di laurea in ingegneria civile;
B) chimica organica, per il corso di laurea in ingegneria chimica;
C) mineralogia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;
D) chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
E) metodi di osservazione e misura, per il corso di laurea in ingegneria elettronica:
F) chimica dei materiali elettrici, per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
G) fisica atomica, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;
H) disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.
Nello stesso articolo l'elenco degli insegnamenti fondamentali aggiunti, non sostitutivi dell'insegnamento di geometria II, è abrogato e sostituito dal seguente:
A) litologia e geologia, disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria civile;
B) chimica organica, disegno II, chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria chimica;
C) mineralogia, disegno II, giacimenti minerari, geologia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;
D) disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;
E) metodi di osservazione e misura per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
F) chimica dei materiali elettrici, disegno II, complementi di matematiche per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
G) fisica atomica, disegno II, fisica nucleare, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;
H) tecnologia generale dei materiali, disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 3 giugno 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 15
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-03;500#art-1