Art. 1

In vigore dal 11 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, il regolamento di esecuzione della legge 12 giugno 1973, n. 349. Il regolamento predetto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1975 LEONE MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 102
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