Art. 1
In vigore dal 11 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 14 della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, il regolamento di esecuzione della legge 12 giugno 1973, n. 349.
Il regolamento predetto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1975
LEONE
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 102
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-03;290#art-1