Art. 2

In vigore dal 9 dic 1975
I posti di ruolo sono indicati per ciascuno degli istituti di cui all' nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Per tutti gli insegnamenti non previsti nell'organico si provvederà con incarichi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-26;553#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione dei conservatori di musica di Adria e Rovigo. — Testo vigente | Portale Normativo