Art. 2
In vigore dal 9 dic 1975
I posti di ruolo sono indicati per ciascuno degli istituti di cui all' nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Per tutti gli insegnamenti non previsti nell'organico si provvederà con incarichi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-26;553#art-2