Art. 1
In vigore dal 1 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, n. 630, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Sono approvati e resi esecutivi gli annessi atti aggiuntivi stipulati in Ancona rispettivamente il 29 dicembre 1973 ed il 28 ottobre 1974, con i quali il posto di assistente ordinario convenzionato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, numero 630, presso la cattedra di semeiotica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, viene trasferito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà e Università medesime, nonché vengono maggiorati i contributi relativi al mantenimento del posto stesso, fermi restando ogni altro patto e clausola contenuti nella convenzione originaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1975
LEONE
MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 68
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-14;964#art-1