Art. 1

In vigore dal 17 mag 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: È approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne. Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 maggio 1975 LEONE MORO - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1975 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 76
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Art. 1 Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo