Art. 2

In vigore dal 21 lug 1975
Entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli impiegati dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitino compiti connessi con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato ed abbiano frequentato favorevolmente gli appositi corsi di addestramento, potranno essere trasferiti, a domanda, nel ruolo della carriera esecutiva tecnica di cui alla tabella B annessa al presente decreto nel limite dei posti disponibili, con i criteri e le modalità di cui all'art. 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-26;300#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutive dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo