Art. 1
In vigore dal 21 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355;
Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1972, n. 3, recante le nuove tabelle dei ruoli organici del personale del Ministero degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Udito il parere preliminare della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 355 del 1974;
Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere definitivo della commissione parlamentare anzidetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro;
Decreta:
Le dotazioni dei ruoli organici ordinari del personale del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, sono variate nelle misure indicate per ciascuna carriera nella tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1975
LEONE
MORO - RUMOR -
COSSIGA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 43
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-16;330#art-1