Art. 1

Abrogato
In vigore dal 25 ago 2016
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154

Note all'articolo

  • La L. 28 luglio 2016, n. 154 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che il presente articolo si applica fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, della medesima legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-11;428#art-1

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