Art. 1

In vigore dal 3 ott 1975
N. 456. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Civitella di Romagna (Forli) con atto in data 31 gennaio 1955, n. 3052 di repertorio, a rogito notaio Viscardo Bonoli, consistente in un suolo di mq 234, sito in detto comune, confinante con il viale Martiri partigiani, catastalmente indicato nell'atto suddetto e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di un corso di qualificazione professionale, ha già realizzato un edificio adibito a sede dell'ufficio di collocamento di quel comune. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 9
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-10;456#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo