Art. 3
In vigore dal 15 lug 1975
Le disposizioni del presente decreto avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia, a cominciare dall'anno accademico 1975-76.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1975
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 66
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-10;258#art-3